Comunicato stampa
30.11.2018

Protezione dell’infrastruttura borsistica svizzera: L’ASB sostiene il provvedimento del Consiglio federale

Basileanovembre 30 2018  Dal 1° gennaio 2019 troverà applicazione un obbligo di riconoscimento per le piazze di negoziazione estere che intendono ammettere alla negoziazione le azioni svizzere . Per le piazze di negoziazione UE questo riconoscimento resterà precluso in caso di estinzione dell’equivalenza borsistica a causa della correlata discriminazione della piazza borsistica elvetica.

Dal 1° gennaio 2019 le azioni svizzere non sarebbero quindi più ammesse alla negoziazione sulle piazze UE. Con la misura di protezione varata dal Consiglio federale si garantisce al contempo che la borsa svizzera rimanga il mercato di riferimento per le azioni elvetiche. Gli operatori di mercato UE potranno comunque continuare a negoziare le azioni svizzere sulle borse elvetiche. L’ASB sostiene appieno l’intervento chiaro del Consiglio federale per il mantenimento di un’infrastruttura borsistica svizzera pienamente funzionante. All’atto pratico, la misura varata dal Consiglio federale produrrà un effetto soltanto se l’UE non rinnoverà entro fine anno l’equivalenza delle borse. A parere dell’ASB, la Svizzera adempie a tutti i requisiti per un riconoscimento a tempo indeterminato dell’equivalenza delle borse da parte dell’UE. Mercati dei capitali aperti ed efficienti sono peraltro nell’interesse di tutte le parti coinvolte.

Con il varo di la nuova ordinanza, il Consiglio federale garantisce che gli operatori di mercato UE possano continuare a negoziare le azioni svizzere anche in caso di decadenza dell’equivalenza delle borse, operando direttamente sulle piazze borsistiche elvetiche. L’ordinanza entrerà in vigore il 30 novembre 2018 e avrà efficacia dal 1° gennaio 2019. L’ASB accoglie con favore il provvedimento del Consiglio federale. Herbert J. Scheidt, Presidente dell’ASB, commenta con parole positive e univoche la procedura adottata: «Con questa misura il Consiglio federale tutela l’infrastruttura borsistica svizzera – un aspetto di importanza fondamentale per l’economia elvetica. Con l’annuncio odierno, il Consiglio federale instaura per tempo un clima di chiarezza e di massima sicurezza possibile per i mercati e i relativi operatori».

Per le banche svizzere, un’estensione a tempo indeterminato del riconoscimento dell’equivalenza permane comunque un obiettivo prioritario. «La Svizzera ottempera a tutti i requisiti per il riconoscimento a tempo indeterminato dell’equivalenza delle borse. Il conseguente riconoscimento politico da parte della Commissione UE sarebbe pertanto auspicabile, nonché un passo vantaggioso per tutte le parti coinvolte», afferma Herbert J. Scheidt, che poi puntualizza: «La Svizzera è la quarta maggiore piazza borsistica a livello europeo. Mercati dei capitali aperti e liberamente funzionanti sono di importanza capitale a livello internazionale e si profilano nell’interesse reciproco di UE e Svizzera».

Garantito il funzionamento ottimale del mercato dei capitali svizzero

Grazie al provvedimento adottato dal Consiglio federale, i commercianti di valori mobiliari dell’UE possono comunque continuare a negoziare le azioni svizzere sulle borse elvetiche. In questo modo viene assicurato il funzionamento ineccepibile del mercato dei capitali svizzero e si garantisce che tutti gli operatori di mercato possano continuare a negoziare le azioni svizzere sulle piazze con la migliore liquidità e i book ordini più cospicui, in modo da poter conseguire sempre il miglior prezzo possibile. Questa infrastruttura ben funzionante della piazza finanziaria è nell’interesse dell’intera economia.

Le banche ottengono chiarezza per loro attività di negoziazione

La misura di protezione è rivolta esclusivamente alle piazze di negoziazione. Le banche non sono invece menzionate in modo esplicito. In base all’ordinanza, gli istituti bancari devono tuttavia indirizzare i propri ordini di compravendita su piazze di negoziazione conformi al diritto svizzero. L’attuazione della misura di protezione dovrà avvenire entro l’arco temporale di un mese (dal 30 novembre 2018 al 31 dicembre 2018). È presumibile partire dall’assunto di una piena realizzabilità tecnica del provvedimento. I costi tecnico-amministrativi diretti sono noti in anticipo e gestibili, in quanto i sistemi di negoziazione delle banche sono già preparati per motivi di diversa natura a simili interventi di cambio della piazza borsistica. I costi indiretti sono costituiti tra l’altro dal mutamento della ripartizione dei volumi di negoziazione fra le piazze borsistiche. Attualmente non è possibile stimare in modo univoco quali saranno i costi comportati dalla perdita di questa libertà di decisione.

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