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15.11.2019

Novità sull’attuazione di LSerFi / LIsFi

Il 6 novembre 2019 il Consiglio federale ha disposto l’entrata in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2020 della Legge sui servizi finanziari (LSerFi), della Legge sugli istituti finanziari (LIsFi) e delle rispettive ordi-nanze, segnatamente l’Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), l’Ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi) e l’Ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV).

La Svizzera si dota così di un apparato normativo equilibrato e al passo con i tempi nel quadro della prote-zione degli investitori. La LIsFi consente, tra l’altro, di colmare le carenze del diritto vigente nella vigilanza sui gestori patrimoniali. Dal canto suo, la LSerFi disciplina in un unico testo di legge l’insieme dei rapporti tra fornitore di servizi finanziari e cliente presso il point of sale. Presto per i fornitori di servizi finanziari varranno quindi nuove regole e nuovi obblighi che dovranno essere implementati. Occorre precisare che, ai fini dell’adempimento dei singoli obblighi imposti dalla LSerFi, sono stati concessi diversi termini transitori riassumibili sostanzialmente in tre categorie: per la gran parte degli obblighi vige un termine transitorio di due anni a partire dal 1° gennaio 2020; per altri obblighi specifici trova applicazione un termine transitorio dinamico di sei mesi a valere dal momento in cui si verifica un determi-nato evento. Infine, per un numero ristretto di obblighi non è stato stabilito alcun termine transitorio, per cui entreranno in vigore già dal 1° gennaio 2020. Nella tabella di seguito riportata sono indicati i vari termini transitori.

Termini transitori per la LSerFi

Obblighi ai sensi della LSerFiDisposizioni giuridicheBasi legali del termine transitorioNessun termine transitorio: adempimento dall’1.1.2020Termine transitorio dinamico di sei mesi dalla data di riferimentoTermine transitorio di due anni dall’entrata in vigore di LSerFi / LIsFi: adempimento dall’1.1.2022
Segmentazione della clientelaart. 4 LSerFiart. 103 OSerFi  
Conoscenze richieste ai consulenti alla clientelaart. 6 LSerFiart. 104 OSerFi  
Norme di comportamentoartt. 7-18 LSerFiart. 105 OSerFi  [1]
Organizzazione adeguataartt. 21-27 LSerFiart. 106 OSerFi  [2]
Obbligo di registrazione dei consulenti alla clientelaart. 28 LSerFiart. 95 cpv. 2 LSerFi / art. 107 OSerFi [3] 
Riconoscimento della pubblicità come taleart. 68 LSerFi   
Consegna di documentiartt. 72-73 LSerFi   
Obbligo di affiliazione a un organo di mediazioneart. 77 LSerFiart. 95 cpv. 3 LSerFi / art. 108 OSerFi [4] 
Obblighi generali relativi al prospettoart. 35 e segg. LSerFiart. 95 cpv. 4 LSerFi / art. 109 OSerFi [5][5]
FIB per fondi immobiliari, fondi in valori mobiliari e altri fondi per investimenti tradizionali che saranno offerti alla clientela privata dopo l’entrata in vigore della LSerFiart. 58 e segg. LSerFiart. 95 cpv. 4 lett. b LSerFi / art. 110 OSerFi  [6]
FIB per prodotti strutturati che saranno offerti alla clientela privata dopo l’entrata in vigore della LSerFiart. 58 e segg. LSerFiart. 111 cpv. 1 OSerFi  [7]
FIB per altri strumenti finanziari che saranno offerti alla clientela privata dopo l’entrata in vigore della LSerFiart. 58 e segg. LSerFiart. 111 cpv. 2 OSerFi  
Coordinamento tra LBVM / LICol / OICol e LSerFi / OSerFi art. 95 cpv. 4 LSerFi / art. 105 cpv. 3 OSerFi / art. 144 OICol  [8]

 

FIB: Foglio informativo di base

LBVM: Legge federale sulle borse e il commercio di valori mobiliari; Legge sulle borse (RS 954.1)

LICol: Legge federale sugli investimenti collettivi di capitale; Legge sugli investimenti collettivi (RS 951.31)

OICol: Ordinanza sugli investimenti collettivi di capitale; Ordinanza sugli investimenti collettivi (RS 951.311)

[1] I fornitori di servizi finanziari che intendono adempiere gli obblighi prima della scadenza del termine di due anni dall’entrata in vigore dell’OSerFi devono comunicarlo alla loro società di audit irrevocabilmente e per iscritto, indicando la data scelta (art. 105 cpv. 2 OSerFi).

[2] I fornitori di servizi finanziari che intendono adempiere gli obblighi prima della scadenza del termine di due anni dall’entrata in vigore dell’OSerFi devono comunicarlo alla loro società di audit irrevocabilmente e per iscritto, indicando la data scelta (art. 106 cpv. 2 OSerFi).

[3] Se al momento dell’entrata in vigore della LSerFi non esiste un servizio di registrazione adeguato, il ter-mine d’iscrizione decorre dall’abilitazione di tale servizio da parte della FINMA o dalla designazione di un servizio di registrazione da parte del Consiglio federale.

[4] Se al momento dell’entrata in vigore della LSerFi non esiste un organo di mediazione adeguato, il ter-mine di affiliazione decorre dal riconoscimento di tale organo da parte del DFF o dall’istituzione di un or-gano di mediazione da parte del Consiglio federale.

[5] Si rimanda al rapporto esplicativo.

[6] Nel corso dei due anni successivi all’entrata in vigore della LSerFi è possibile redigere e pubblicare, in luogo di un foglio informativo di base secondo l’allegato 9 OSerFi, un prospetto semplificato ai sensi dell’al-legato 2 risp. 3 OICol.

[7] Nel corso dei due anni successivi all’entrata in vigore della LSerFi è possibile redigere e pubblicare, in luogo di un foglio informativo di base secondo l’allegato 9 OSerFi, un prospetto semplificato secondo l’art. 5 cpv. 2 LICol.

[8] Garanzia della continuità delle regole esistenti negli ambiti best execution e investimenti collettivi di capi-tale fino all’attuazione di LSerFi / OSerFi o alla scadenza del periodo di due anni dall’entrata in vigore di LSerFi / OSerFi.

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