Averi senza contatti e averi non rivendicati 

Cosa accade in caso di interruzione del contatto con la clientela 

Le relazioni bancarie sono orientate a una prospettiva di lungo termine e possono estendersi su orizzonti temporali molto ampi. Accade purtroppo con una certa frequenza che le banche perdano i contatti con la clientela. Già oggi è presente in Svizzera un’esatta regolamentazione concernente sia le modalità con cui gli istituti devono procedere in questi casi, sia il relativo iter seguito dai patrimoni. Per i/le clienti e gli/le aventi diritto è inoltre prevista la possibilità di ricercare tali averi attraverso l’Ombudsman delle banche. Da gennaio 2015 è altresì in vigore una nuova disposizione di legge secondo cui le banche devono pubblicare su un apposito sito Internet una lista dei patrimoni per i quali l’ultimo contatto con il cliente risale a 60 anni od oltre nel passato, consegnando poi tali averi allo Stato svizzero una volta trascorso un ulteriore anno senza nuovi contatti.

Come i patrimoni diventano senza contatti e non rivendicati

Un trasferimento in un altro Paese, un decesso improvviso, la chiusura di un’azienda – in situazioni del genere può benissimo accadere che ci si dimentichi di comunicare tali cambiamenti anche alla banca.

Presso qualsiasi istituto in tutto il mondo può succedere che il contatto con un/a cliente si interrompa. In Svizzera esistono regole chiare sia sui passi che una banca deve compiere in casi del genere, sia anche su cosa i/le clienti e i loro eredi possono fare per rintracciare e recuperare i loro averi.

Le regole per la gestione degli averi senza contatti e degli averi non rivendicati

Dal 1995 sono in vigore in Svizzera precise direttive relative al trattamento degli averi senza contatti e degli averi non rivendicati. Tali disposizioni disciplinano in via generale l’approccio da adottare per questi averi e sono approvate dall’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA. La conformità a tali norme è oggetto delle attività di audit ai sensi della legislazione in ambito bancario. Le direttive sono state recepite e supportate da una revisione della Legge sulle banche e le rispettive disposizioni legali sono in vigore dal 1° gennaio 2015.

Le banche sono tenute ad adottare opportuni provvedimenti affinché il contatto con la clientela non si interrompa. Laddove si verifichi tuttavia l’evenienza che la banca perda definitivamente qualsiasi contatto con il/la cliente, essa è tenuta a:

  • Attuare adeguate iniziative di ricerca e contrassegnare opportunamente gli averi patrimoniali per i quali non è più possibile ripristinare un contatto con il cliente.
  • Adottare opportune misure organizzative al fine di tutelare questi averi patrimoniali da accessi non autorizzati e amministrare gli stessi nel legittimo interesse degli aventi diritto.
  • Comunicare i dati relativi agli averi patrimoniali di valore superiore a CHF 500 per cliente e a tutte le cassette di sicurezza a una banca dati centralizzata, al cui interno le ricerche possono essere effettuate soltanto dall’Ombudsman delle banche nell’interesse degli aventi diritto. Sessanta anni dopo l’ultimo contatto con il/la cliente, laddove la persona in questione risulti non rintracciabile, questi averi patrimoniali vengono pubblicati su Internet. Tale pubblicazione viene a sua volta effettuata per tutte le relazioni con un valore patrimoniale superiore a CHF 500 o il cui importo risulta sconosciuto (come ad esempio nel caso delle cassette di sicurezza). Se nessun soggetto avente diritto effettua una rivendicazione entro il termine previsto, le banche consegnano gli averi patrimoniali alla Confederazione (nella fattispecie, all’Amministrazione federale delle finanze). Il termine previsto è pari a un anno, e si estende a cinque anni per i vecchi averi che risultavano non rivendicati già da oltre 50 anni al momento dell’entrata in vigore della nuova regolamentazione.
  • Gli averi patrimoniali non rivendicati fino a un importo massimo di CHF 500 per cliente vengono consegnati alla Confederazione senza alcuna pubblicazione dopo 60 anni dall’ultimo contatto.

Con la consegna degli averi patrimoniali allo Stato si estinguono tutti i diritti su di essi.

La ricerca degli averi patrimoniali senza contatti e non rivendicati attraverso l’Ombudsman delle banche svizzere

Chi presume di avere diritto a beni patrimoniali senza contatti o non rivendicati deve rivolgersi alla banca in questione. Se il nome dell’istituto non è noto, dal 1996 è prevista la possibilità di una ricerca attraverso l’Ombudsman delle banche svizzere. Una consultazione è attuabile in qualsiasi momento a condizione che gli averi patrimoniali risultino senza contatto, anche prima della decorrenza del termine di 60 anni. Poiché gli averi patrimoniali archiviati in questa banca dati centrale sono soggetti al segreto bancario, una loro ricerca attraverso l’Ombudsman delle banche è possibile soltanto previa attestazione di un legittimo diritto sugli stessi. Affinché una ricerca possa essere avviata, i richiedenti devono presentare documenti specifici che attestano il diritto effettivo sui valori patrimoniali. In questo modo viene garantito che i patrimoni in questione siano consegnati soltanto alle persone che ne hanno realmente diritto. Se un avere patrimoniale viene ritrovato, l’Ombudsman provvede a darne comunicazione alla banca in questione, la quale a sua volta verifica in via definitiva il diritto effettivo del/la richiedente; il contatto con il/la cliente viene così ripristinato.

Ulteriori informazioni su come i/le clienti possono evitare che i loro conti diventino non rivendicati sono state raccolte e sintetizzate dall’ASB nelle informazioni per i clienti.

La pubblicazione degli averi non rivendicati

Nonostante tutti gli sforzi finalizzati a rintracciare i/le clienti e le possibilità di ricerca individuale attraverso l’Ombudsman bancario, può accadere che per decenni non sia comunque possibile ripristinare alcuna forma di contatto. Allo scopo di offrire ai/alle clienti un’ultima possibilità di ricerca e affinché le banche possano gestire questi valori patrimoniali non rivendicati in maniera standardizzata e con un’adeguata certezza di diritto, è stata predisposta una procedura specifica per tali averi:

  • Le relazioni bancarie che sono rimaste per dieci anni senza contatto e in seguito per 50 anni senza rivendicazioni (ovvero dopo 60 anni dall’ultimo contatto con il/la cliente) devono essere pubblicate su Internet laddove abbiano un controvalore superiore a CHF 500 per cliente o il loro valore risulti sconosciuto, affinché eventuali aventi diritto possano reclamarle. Per questi averi patrimoniali la tutela del segreto bancario viene sospesa per legge al fine di accrescere attraverso la pubblicazione le possibilità degli aventi diritto di ritrovare i propri patrimoni.
  • Nella fattispecie, vengono pubblicati ove disponibili il cognome, il nome, la data di nascita, la cittadinanza del cliente (in casi eccezionali anche il numero di conto o di libretto) nonché l’ultimo domicilio o l’ultima sede noti. Questo principio trova applicazione per tutte le tipologie di averi patrimoniali, incluse le cassette di sicurezza.
  • Lo stesso approccio vale anche per le aziende e le altre persone giuridiche (ovviamente, in questo caso senza nome proprio e data di nascita).
  • Questo iter consente a chiunque, e quindi anche alle persone che non dispongono di evidenze concrete circa la presenza di un conto bancario svizzero dimenticato, di controllare gratuitamente in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo se esiste un avere patrimoniale non rivendicato di cui è stata effettuata la pubblicazione.
  • Eventuali pretese possono essere avanzate sul sito https://www.dormantaccounts.ch mediante un apposito modulo online, il quale viene poi inoltrato automaticamente alla banca in questione per la successiva elaborazione. L’Ombudsman delle banche svizzere funge da istanza di notifica laddove qualcuno intenda presentare la propria rivendicazione per iscritto oppure abbia una richiesta di ulteriori delucidazioni. Se il trattamento della richiesta da parte della banca si traduce in un ripristino del contatto con il cliente, l’avere non risulta più senza rivendicazione e l’avente diritto può tornare a disporne liberamente.
  • Se invece dopo la decorrenza del termine di pubblicazione non sono pervenute rivendicazioni, gli averi vengono trasferiti a norma di legge allo Stato svizzero, con contestuale estinzione dei diritti dei/delle clienti.
  • Ai sensi delle direttive vigenti, le banche devono pubblicare questi averi con cadenza annuale.

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Natalie Graf
Consulente legale senior
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