Le formatrici e i formatori di pratica

Il sistema di certificazione per le formatrici e i formatori di pratica dell’Associazione svizzera dei banchieri (ASB) conferisce un carattere ufficiale all’attività di tale figura professionale. Con il certificato dell’ASB le formatrici e i formatori di pratica acquisiscono pertanto ufficialmente ulteriore valore e attestazione di stima.

La formazione e l’assistenza delle persone in formazione sul posto di lavoro vengono effettuate di norma da parte di collaboratrici e collaboratori qualificati della banca, che esercitano questa funzione (formazione pratica, appunto) a complemento della loro attività lavorativa effettiva e primaria.

Le specialiste e gli specialisti delle banche, spesso gli stessi già attivi come formatori di pratica, sono impegnati anche nell’ambito della qualifica delle persone in formazione (nel ruolo di esperti).

L’attività di formazione pratica e di esperto/a riveste pertanto un ruolo fondamentale nell’ambito della preparazione delle giovani leve.

Al fine di promuovere e sostenere l’attività di formazione pratica e di esperto/a, l’Associazione svizzera dei banchieri ha messo a punto un «Sistema di certificazione per formatori/trici di pratica».

Certificazione ASB per formatori/trici di pratica

Il sistema di certificazione per formatori/trici di pratica, basato sulle indicazioni specifiche dell’ASB, persegue i seguenti obiettivi:

  • accrescere in via generale il livello qualitativo dell’attività di formatore/trice di pratica;
  • migliorare ulteriormente il prestigio / il richiamo dell’attività di formatore/trice di pratica;
  • garantire la comparabilità dell’attività di formatore/trice di pratica nel ramo Banca;
  • accrescere l’idoneità al mercato del lavoro dei collaboratori e delle collaboratrici che svolgono un’attività di formatore/trice di pratica;
  • assicurare la trasparenza verso l’interno e verso l’esterno (istanze didattiche esterne come UFFT, Cantoni, ecc.).

Certificazione di istituti e gruppi bancari

Descrizione sintetica della procedura di certificazione per istituti / gruppi bancari

Gli istituti membri dell’Associazione svizzera dei banchieri che ambiscono a una certificazione dei propri formatori/trici di pratica possono inoltrare un’apposita domanda in tale senso all’ASB stessa. Unitamente a tale richiesta deve essere presentato un concetto che attesti la garanzia interna all’azienda delle capacità e delle competenze chiave attese da parte dei formatori / delle formatrici di pratica, in modo tale da rendere possibile la relativa verifica da parte dell’ASB. All’istituto richiedente viene riconosciuta la possibilità di illustrare al Comitato tecnico le basi di tale concetto in un tempo massimo di 60 minuti (20 minuti di presentazione e 40 di discussione) e di rispondere alle domande del comitato stesso.

Il Comitato tecnico Sistema di certificazione effettua poi una valutazione e decreta i propri risultati e le relative raccomandazioni in un apposito rapporto. La valutazione dei concetti avviene sulla base della documentazione presentata dal richiedente.

La decisione in merito alla richiesta di certificazione viene assunta dal Comitato tecnico Sistema di certificazione. L’Associazione svizzera dei banchieri informa la banca e/o il gruppo bancario richiedente in merito alla decisione assunta.

Certificazione delle formatrici e dei formatori di pratica

In che modo le formatrici e i formatori di pratica ottengono il loro certificato?

Gli istituti certificati possono richiedere due volte l’anno (ad aprile e ottobre) presso l’ASB il conferimento della certificazione per le loro formatrici e i loro formatori di pratica. L’apposito modulo di richiesta è disponibile sotto «Link e documenti». Il rilascio del certificato è soggetto a spese. 

Il certificato attesta che le formatrici e i formatori di pratica titolari dello stesso adempiono alle seguenti condizioni e ai seguenti requisiti:

  • Esercitano la funzione di formatrice/formatore di pratica come persona responsabile principale per almeno 18 mesi.
  • Sono stati valutati tre volte dalla persona responsabile supervisore e tre volte dalle persone in formazione.
  • Dispongono di una conferma del conseguimento di una formazione riconosciuta come formatrice/formatore di pratica.
  • Dispongono delle capacità e delle competenze chiave richieste dall’ASB (in conformità all’apposito Regolamento).

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