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24.04.2024

Che cos’è una «tassa sulle transazioni finanziarie»? Un tentativo di oggettivazione della tematica.

Eccola di nuovo bussare alla porta: la «tassa sulle transazioni finanziarie»! Un obbrobrio, anche dal punto di vista linguistico. Troppo spesso reinventata, troppo spesso travisata o incompresa. Fare confusione su questo tema è quindi pressoché inevitabile. Cerchiamo di fare un po’ di chiarezza.

Contesto di fondo

Il 3 marzo 2024 le elettrici e gli elettori svizzeri hanno approvato l’aumento della rendita di vecchiaia AVS pari a una tredicesima mensilità, ovvero all’8,3%. Le modalità di finanziamento di questo onere aggiuntivo non erano oggetto dell’iniziativa. La politica sta quindi ora passando al vaglio le varie opzioni per garantire il finanziamento della tredicesima mensilità AVS e stabilizzare complessivamente l’AVS stessa. Segnatamente, il Postulato 21.3440 incarica il Consiglio federale di elaborare un rapporto che illustri come dovrebbe essere strutturata una tassa sulle transazioni finanziarie in Svizzera per permettere un finanziamento a medio e lungo termine dell’AVS. Inoltre, la Mozione 24.3106 incarica il Consiglio federale di elaborare concretamente gli atti normativi necessari per introdurre un’imposta sulle transazioni finanziarie.

A prescindere dall’appropriatezza dell’idea, il dibattito pubblico mette in luce soprattutto un elemento: il concetto di «tassa sulle transazioni finanziarie» è tutt’altro che chiaro. Nel mondo politico e nei media, ma anche tra gli esperti in materia di fiscalità e negli organi peritali internazionali questa definizione viene infatti usata in modi completamente diversi tra di loro. Appare quindi opportuno fare innanzitutto chiarezza su questi concetti.

Quadro generale

«Tassa sulle transazioni finanziarie» o – equivalente! «Tassa sulle transazioni dei mercati finanziari» è innanzitutto un termine generale (iperonimo) utilizzato per definire un’intera categoria di imposte. La seguente panoramica funge da punto di partenza per le considerazioni successive:

Tasse di trasferimento

Le tasse sulle transazioni finanziarie rientrano nella categoria delle imposte di trasferimento. Esse tassano cioè i trasferimenti tra due parti e non le parti stesse come in quanto soggetti (non si tratta cioè di un’imposta sulle persone). La legge vincola formalmente una parte al versamento della tassa, senza tuttavia curarsi del fatto che la stessa venga poi riversata del tutto o in parte in capo a soggetti terzi. Per le imposte di trasferimento questo meccanismo è invece la norma, ovvero il soggetto tenuto al pagamento non è gravato in prima persona dalla tassa dal punto di vista economico. Un esempio di queste tasse (indirette) è l’imposta sul valore aggiunto che, pur essendo versata al fisco dal ristorante, è in realtà pagata dal cliente finale tramite il conto del pasto consumato. Anche le tasse sulle transazioni finanziarie non gravano direttamente sulle banche, bensì su ogni soggetto che effettua operazioni finanziarie (ad es. per la previdenza per la vecchiaia). Si tratta pertanto di una tassa che riguarda tutti noi!

Tasse sui negozi giuridici

Le tasse sulle transazioni finanziarie rientrano nella categoria delle imposte sui negozi giuridici. Queste comprendono il trasferimento di diritti, nel cui novero rientrano a loro volta anche i valori mobiliari. La cosiddetta «microimposta» non si configura quindi come un’imposta sui negozi giuridici né tantomeno quindi come una tassa sulle transazioni finanziarie, per quanto spesso e volentieri venga assimilata a questa categoria. Sarebbe piuttosto da considerarsi alla stregua di una imposta sulle transazioni monetarie, in quanto secondo l’idea di fondo dovrebbe essere applicata ai movimenti di pagamento. Una «microimposta» non è mai esistita e non esiste tutt’oggi in nessun Paese al mondo, e costituirebbe quindi un esperimento assolutamente unico nel suo genere! Al limite, in alcune nazioni afflitte da crisi valutarie (come ad es. Argentina o Venezuela) vengono applicate imposte parziali sulle transazioni monetarie per quanto concerne le operazioni in valute estere, in quanto queste tasse producono l’effetto di controlli sui flussi di capitale.

Imposte sulle transazioni di capitale

Le tasse sulle transazioni finanziarie costituiscono imposte sulle transazioni di capitale. Queste imposte comprendono il trasferimento di diritti su capitali, nel cui novero rientrano soprattutto i valori mobiliari. Non si configurano come imposte sulle transazioni di capitale ad esempio le tasse di successione e/o sulle donazioni, oppure le imposte sul passaggio di proprietà per i trasferimenti di immobili. Le imposte sulle transazioni di capitale costituiscono di norma una doppia imposizione, in quanto i valori mobiliari sono semplicemente una forma cartolarizzata di valori reali (ad es. le azioni sono quote-parti di aziende), i quali a loro volta sono già tassati integralmente! Anche per tale motivo queste imposte sono un tema estremamente controverso.

Le tasse sulle transazioni finanziarie possono essere strutturate con un ventaglio molto ampio di modalità. Con le «tasse di bollo», costituite dalla tassa d’emissione e dalla tassa di negoziazione, la Svizzera applica già dal 1918 una delle imposte sulle transazioni finanziarie più complete e incisive al mondo. I pochi altri Paesi che riscuotono imposte sulle transazioni finanziarie limitano invece il loro campo di applicazione a determinate categoria di valori mobiliari (ad es. solo derivati), a determinati soggetti (ad es. solo gli investitori professionisti) oppure a transazioni specifiche (ad es. trading ad alta frequenza o high frequency trading). Questo ampio ventaglio di applicazione non la rende tuttavia un’altra tassa. L’idea di un’imposta sulle transazioni finanziarie in Svizzera non è quindi né nuova né tantomeno originale. Per il semplice fatto che una tassa del genere esiste già!

Tasse d’emissione

Le tasse d’emissione sono imposte di trasferimento applicate al movimento di capitali sul mercato primario. Su di esso un valore reale (ad es. la quota di un’azienda) viene cartolarizzata in un valore mobiliare (azione), il quale a sua volta viene poi posto in vendita per la prima volta. Il mercato primario dei capitali è quindi il punto di contatto tra le aziende che vogliono finanziare la costituzione o l’ampliamento delle proprie attività e gli investitori che intendono allocare i propri capitali nella crescita di tali aziende. Mediante la «tassa d’emissione» la Svizzera applica già un’imposta di questo genere al finanziamento con capitale proprio delle aziende di diritto nazionale, zavorrando così in modo diretto la costituzione e l’ampliamento delle rispettive attività!

Tasse di negoziazione di borsa

Le tasse di negoziazione di borsa sono imposte di trasferimento applicate al movimento di capitali sul mercato secondario, sul quale i valori mobiliari già cartolarizzati vengono scambiati su base ricorrente. Il mercato secondario è quindi il punto di incontro tra gli investitori che vogliono allocare capitali freschi in determinate aziende (parti acquirenti) e investitori che intendono dismettere le proprie partecipazioni in tali aziende (parti venditrici). Mediante la «tassa di negoziazione» la Svizzera riscuote già una simile imposta su azioni (capitale proprio cartolarizzato), obbligazioni (crediti cartolarizzati) e fondi d’investimento di diritto sia nazionale che estero, andando così a gravare sui costi del mercato dei capitali per le aziende svizzere e zavorrando quindi indirettamente la costituzione e l’ampliamento delle loro attività!

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