La stabilità delle banche

Una piazza finanziaria concorrenziale e stabile è un elemento decisivo per un’economia florida e per il benessere della Svizzera. Trarre gli opportuni insegnamenti dalla crisi di Credit Suisse è quindi cosa buona e giusta. Il tracollo della grande banca, in realtà delineatosi in maniera strisciante nel corso degli anni, non è quindi imputabile in alcun modo a un fallimento del sistema, bensì a una perdita totale di fiducia nei confronti del management dell’istituto. Al contempo, il settore bancario svizzero ha mantenuto nel complesso un livello spiccatamente elevato di solidità.

Le misure prospettate dal Consiglio federale devono essere pertanto interpretate alla luce di questo scenario. Alcuni provvedimenti sono effettivamente funzionali alla promozione della stabilità e della concorrenzialità, altri però rischiano di minare proprio questi aspetti, tra l’altro a causa della violazione dei principi fondamentali in alcuni punti specifici. Dopo un’accurata analisi, resta al vaglio un ventaglio di possibili misure la cui attuazione mirata e ponderata appare meritevole di approfondimento partendo da una prospettiva globale. 

Le banche svizzere apportano un contributo decisivo al tessuto economico e al benessere della popolazione elvetica. Affinché queste condizioni rimangano immutate anche in futuro, è indispensabile un quadro normativo altamente concorrenziale a livello internazionale. I fattori che lungo un esteso arco temporale hanno screditato la reputazione di Credit Suisse e contribuito a minare la fiducia nell’istituto, fino a sancirne il tracollo definitivo, sono ormai ampiamente noti. Le lacune palesi presenti nel quadro normativo attuale possono essere colmate con l’adozione di misure mirate. Con Credit Suisse è tramontata una banca di rilevanza sistemica globale, ma grazie all’intervento di UBS e delle autorità è stato possibile evitare un contagio all’intero sistema mondiale. In un’ottica di definizione dei possibili provvedimenti, risultano pertanto decisivi i seguenti criteri:

  • Proporzionalità: una differenziazione in funzione della problematica affrontata è imprescindibile. La definizione delle misure deve orientarsi in particolare a elementi quali dimensioni, complessità, modello operativo e profilo di rischio di una banca, tenendo in considerazione la forma giuridica (incl. assetto proprietario e responsabilità personale dei soci) e i mandati legali. Per una maggioranza preponderante degli istituti non vediamo pertanto alcuna necessità di requisiti supplementari. Un congruo ampliamento della solidità dell’intero settore appare quindi opportuno affinché gli shock esterni possano essere assorbiti in maniera più efficace. In tale contesto occorre tuttavia tenere in debita considerazione il mantenimento e il rafforzamento della concorrenzialità sul piano internazionale. Siamo del parere che un’enfasi prioritaria debba essere posta in particolare su aspetti quali un ulteriore potenziamento dell’approvvigionamento di liquidità a favore del sistema bancario da parte della Banca nazionale svizzera (BNS), l’introduzione del «Public Liquidity Backstop», adeguamenti nell’ambito della retribuzione e delle responsabilità, nonché interventi di miglioramento nella sorveglianza da parte dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA).
  • Per contro, riteniamo che gli attuali requisiti in materia di fondi propri posti alle banche di rilevanza sistemica siano del tutto sufficienti e non vediamo alcuna esigenza generalizzata di un inasprimento. I requisiti svizzeri sono in linea con gli standard internazionali o addirittura li superano, come peraltro apparso ancora una volta evidente con l’implementazione precoce di «Basilea III Finale». 

I seguenti principi sovraordinati sono per noi di rilevanza centrale:

Proporzionalità e adeguatezza

Il principio dell’adeguatezza riveste un ruolo centrale per tutte le misure individuate. In questo contesto, «adeguatezza» significa che per ognuna delle misure discusse devono risultare chiaramente evidenti la relativa necessità per fare fronte a un problema concreto, l’idoneità ottimale per la risoluzione della problematica in questione e la palese giustificabilità dei costi comportati alla luce del «valore aggiunto» apportato dalle misure stesse. In quest’ottica, l’adeguatezza non inizia soltanto con una regolamentazione differenziata per diversi gruppi o tipi bancari; è anzi evidente che una regolamentazione sproporzionata deve essere evitata per l’intera piazza finanziaria.

La proporzionalità appare di rilevanza centrale in particolare anche alla luce della spiccata eterogeneità del settore bancario svizzero. Sfruttare il crollo imputabile a colpa propria di una singola banca per imporre un’ondata normativa su ampia scala sarebbe una mossa inutile e del tutto inadeguata. Di conseguenza, per la stragrande maggioranza delle banche non vediamo alcuna necessità d’intervento e/o di adozione di requisiti supplementari. Chiediamo pertanto con forza che le misure siano limitate all’ulteriore rafforzamento della stabilità finanziaria, con una conseguente attuazione in base ai principi di adeguatezza e proporzionalità.

La misura in cui, al di là di un criterio unitario per la definizione della proporzionalità, sussiste un fabbisogno di concretizzazioni di questo principio in funzione di misure e/o cluster tematici specifici dipende tra l’altro dalla concretizzazione dei singoli interventi; di conseguenza, occorre lasciare un ulteriore spazio di manovra in questo ambito.

Considerazione aggregata e stima degli effetti

Ciò che finora manca è una valutazione sistematica e/o un’«analisi costi/benefici» ben articolata delle misure previste. I singoli provvedimenti costituiscono infatti un pacchetto complessivo che deve essere valutato anche nell’ottica del suo effetto globale per quanto concerne il contributo alla stabilità del sistema e le conseguenze in termini di costi.

La nostra critica verso la carenza di un’analisi di efficacia a livello aggregato è rivolta non solo, ma in modo particolare all’ambito delle esigenze di capitale, nel quale devono essere evitati ulteriori approcci che travalicano gli standard internazionali (c.d. («Swiss Finish»). La perizia commissionata dal Consiglio federale all’azienda specializzata Alvarez & Marsal, che esplora le conseguenze delle misure di capitale proposte, giunge alla conclusione che l’economia svizzera si troverebbe ad affrontare notevoli costi consequenziali, sotto forma di riduzione del gettito fiscale, perdite di posti di lavoro, contrazione del volume dei crediti e dell’attività economica. In considerazione dei potenziali effetti e dei costi per i diversi operatori di mercato e per l’economia, risulta incomprensibile come fino ad oggi sia mancata una stima complessiva degli impatti economici attesi.

Alla luce di questo scenario, dal nostro punto di vista è imprescindibile che venga delineata un’opportuna visione d’insieme e sia condotta un’analisi sistematica dell’impatto normativo, provvedendo alla presentazione di tali dati prima che vengano adottate modifiche a livello di ordinanza. In tale contesto occorre sottoporre tutte le misure a un’accurata analisi, sia a livello individuale che anche in un’ottica di sinergie, per determinare la relativa necessità, idoneità e, in ultima analisi, anche adeguatezza ai fini della stabilità finanziaria.

 Evitare competenze inutili in capo alla FINMA

Il rapporto della CPI di dicembre 2024 ha evidenziato chiaramente che nel caso Credit Suisse la FINMA non ha sfruttato appieno l’intero repertorio di poteri a sua disposizione. Il fatto che un margine di manovra discrezionale non sia stato impiegato in ogni risvolto non può indurre alla conclusione diretta che mancassero le basi legali per un intervento diretto dell’autorità di vigilanza in quella crisi. Questo elemento risulta di importanza centrale e da tenere assolutamente in considerazione soprattutto alla luce delle misure che si prefiggono di ampliare proprio il suddetto repertorio. Prima che venga assunta una decisione sull’ampliamento delle attuali competenze della FINMA o sull’introduzione di nuovi poteri, occorre effettuare un’accurata valutazione sul motivo per il quale gli strumenti attualmente a disposizione non sono stati impiegati integralmente nell’ambito della crisi di Credit Suisse. Ebbene, questo passo intermedio decisivo non è stato finora effettuato.

Un’autorità di vigilanza forte è senz’altro nell’interesse della piazza finanziaria svizzera. Riteniamo tuttavia che determinate misure, come in particolare l’introduzione di una competenza per la comminazione di multe, risultino problematiche dal punto di vista dello stato di diritto e non siano altresì funzionali allo scopo in assenza di una valutazione della necessità di questo strumento. Altre misure, come l’informazione circostanziata dell’opinione pubblica in merito a inchieste in corso e avvio di procedimenti oppure la possibilità di interventi precoci comportano addirittura un effetto potenzialmente controproduttivo.

In ultima analisi, per tutti questi provvedimenti occorre considerare i potenziali effetti sul rapporto di vigilanza nella prassi operativa. Molte delle misure indicate si tradurrebbero infatti in procedure nettamente più ampie e soprattutto più formali. Peraltro, tutto ciò non conferirebbe alla FINMA un’efficacia maggiore, bensì potrebbe sfociare in procedimenti più farraginosi e costosi per tutte le parti coinvolte.

Qui trovate la nostra posizione in merito ad ambiti tematici selezionati:

Approvvigionamento di liquidità e Public Liquidity Backstop (PLB) 

La crisi abbattutasi su Credit Suisse ha evidenziato la centralità di un dispositivo robusto e il più possibilmente ampio per la garanzia della liquidità. In tale novero rientra in primo luogo una solida gestione della liquidità all’interno degli istituti. In seconda battuta è fondamentale che, previo adempimento di determinate condizioni, tutte le banche solvibili possano attingere liquidità in modo rapido e flessibile dalla BNS dietro deposito di garanzie disponibili e liquidabili. In particolare, questo scenario è pertinente laddove gli istituti non siano più in grado di rifinanziarsi sul mercato. Questa forma di approvvigionamento di liquidità è efficace senza garanzie statali, contribuisce in misura sostanziale alla messa in sicurezza della stabilità sistemica e riduce quindi notevolmente i rischi a carico della Confederazione. In terza istanza è essenziale che, nell’interesse della stabilità del sistema, anche in Svizzera sia disponibile lo strumento del «Public Liquidity Backstop» (PLB) per affiancare il processo di risanamento di una banca di rilevanza sistemica. 

L’Associazione svizzera dei banchieri (ASB) si esprime pertanto a favore della raccomandazione del Consiglio federale circa l’introduzione di un PLB per gli istituti di rilevanza sistemica, in quanto questo strumento va a integrare il repertorio già esistente a protezione della stabilità di sistema. Strumenti analoghi sono già in uso anche su piazze finanziarie comparabili, fanno parte del repertorio standard a livello internazionale e sono raccomandati dal Financial Stability Board (FSB). Occorre però considerare una serie di fattori: l’attuazione di un PLB è correlata a un ampio privilegio fallimentare a favore della BNS; non sussiste alcun diritto a una sua applicazione automatica; in caso di impiego di questo strumento dovrebbero essere già pagati alla Confederazione interessi e premi cospicui. Per tutti questi motivi non riteniamo che sussista una motivazione chiaramente oggettiva per un ulteriore «indennizzo forfettario». 

Fondi propri 

I requisiti svizzeri in materia di fondi propri nei confronti delle banche di rilevanza sistemica, già in linea con gli standard internazionali, risultano particolarmente rigorosi nel raffronto con le altre piazze finanziarie rilevanti; inoltre, con l’adozione precoce di «Basilea III Finale» nel 2025 essi sono stati ulteriormente innalzati. Vanno altresì evidenziate in particolar modo le disposizioni più che proporzionali applicabili per gli istituti di rilevanza sistemica che, soprattutto per quanto concerne il leverage ratio, risultano molto più stringenti rispetto a quanto avviene in altri Stati esteri con caratteristiche comparabili.  

Una comoda base di fondi propri rafforza infatti la capacità di assorbimento delle perdite e in simili frangenti riduce il rischio di episodi di bank run, oltre a migliorare la situazione di partenza per eventuali ulteriori provvedimenti come una resolution o un rilancio (turnaround). Una buona dotazione di fondi propri è quindi essenziale: instaura un clima di fiducia, crea un margine di manovra e consente di guadagnare tempo per il superamento delle fasi di maggiore criticità. Tuttavia essa non offre mai una protezione completa dalle crisi, soprattutto se il modello d’affari non risulta sostenibile e la gestione del rischio non è sufficientemente solida.  

Nel contesto dell’economia complessiva è inoltre essenziale essere consapevoli che innalzamenti sostanziali dei requisiti in materia di fondi propri producono effetti tangibili sull’economia reale, con una rarefazione involontaria del credito a causa della riduzione dei volumi e/o dell’aumento dei costi.  

Un innalzamento significativo e generalizzato dei requisiti in materia di fondi propri non costituisce quindi una misura efficace sotto il profilo macroeconomico, in quanto non affronta le cause intrinseche della crisi contingente. Questo approccio si configura come uno «Swiss Finish» e intacca il compito rilevante delle banche sotto il profilo economico, con conseguenti effetti sull’erogazione creditizia nel tessuto economico e quindi sul livello di benessere generale. Inoltre non è possibile escludere una deriva di parti di queste attività verso ambiti non regolamentati, con un potenziale ulteriore aumento dei rischi sistemici.  

Eventuali proposte per misure in questo ambito dovranno essere esaminate con la massima diligenza. Una valutazione complessiva di tutte le misure in materia di fondi propri è quindi imprescindibile.

Remunerazione e responsabilità 

Per la gestione dei rischi di una banca è essenziale che le responsabilità delle istanze decisionali siano chiaramente definite e che la remunerazione di queste ultime sia commisurata alla politica dei rischi, ai risultati a lungo termine dell’istituto e al rispetto degli obblighi di condotta. Per questo motivo sosteniamo adeguamenti mirati negli ambiti di corporate governance, responsabilità e remunerazione, sempre nel rispetto dei principi sovraordinati suesposti. La Circolare FINMA 2010/1 «Sistemi di remunerazione» sancisce già i principi sostanziali per una politica di remunerazione sostenibile. Al fine di conferire al contenuto di tale Circolare un maggiore peso specifico e accrescerne il carattere vincolante, sosteniamo il rafforzamento di determinate basi legali per i sistemi di remunerazione. Come integrazione alle attuali disposizioni volte a garantire una conduzione operativa irreprensibile, siamo inoltre a favore dell’introduzione di un regime di responsabilità snello, proporzionale e pragmatico («Senior Manager Regime»).  Un regime di responsabilità deve essere efficace, ma al contempo equilibrato, agile e focalizzato sulla prassi; le istanze responsabili devono essere pertanto individuate in funzione di elementi quali dimensioni, complessità, profilo di rischio e modello operativo (incl. forma giuridica, assetto proprietario, responsabilità personale dei soci e mandati legali), e le loro competenze specifiche devono essere opportunamente documentate. Per una maggioranza preponderante degli istituti non vediamo pertanto alcuna necessità di requisiti supplementari. 

Vigilanza e resolution

Una vigilanza bancaria efficace è il risultato di una combinazione tra basi legali, competenze specialistiche, oculatezza e coraggio sul piano attuativo. Un semplice ampliamento delle basi legali o un loro inasprimento non consentono di compensare eventuali carenze degli altri tre requisiti. Una collaborazione efficace tra Dipartimento federale delle finanze (DFF), Banca nazionale svizzera (BNS) e Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) è essenziale. Quanto ciò sia effettivamente avvenuto negli accadimenti in questione è stato oggetto di esame da parte della Commissione parlamentare d’inchiesta (CPI). 

Soprattutto negli ambiti di recovery (pianificazione della stabilizzazione) e resolution (pianificazione di risanamento e/o liquidazione), gli approcci della vigilanza devono essere analizzati e, ove necessario, adattati in modo mirato. Ad esempio appare degna di approfondimento una focalizzazione più accentuata sull’attuabilità pratica dei piani di stabilizzazione e di resolution in diversi scenari di crisi. 

In sintesi:

In primo luogo la somma dei provvedimenti, in particolare sul versante dei fondi propri, deve essere valutata in modo integrale, senza pregiudicare in maniera immotivata la competitività della piazza finanziaria. In secondo luogo, nel contesto dell’introduzione di competenze e risorse aggiuntive a favore della FINMA occorre esaminare con occhio critico le idee relative a elementi quali l’ampliamento della competenza per comminare multe, l’intervento precoce della FINMA presso le banche, l’abrogazione dei mezzi legali, nonché l’impiego delle società di revisione. Anche la richiesta della FINMA di poter pubblicare i procedimenti di enforcement necessita di un accurato processo di chiarimento e legittimazione, al fine di accertare per quale motivo l’attuale requisito di garanzia di un’attività irreprensibile e le conseguenti possibilità di intervento e di comunicazione non siano sufficienti. In terzo luogo, determinate idee in materia di responsabilità individuale e di rapporto costi-benefici rischiano di andare ben oltre la misura, soprattutto per quanto concerne sia il rafforzamento della pianificazione di stabilizzazione, sia la strutturazione delle attività di risanamento e liquidazione a livello di case madri. In quarta istanza, non devono essere introdotti requisiti specifici per aspetti la cui causa è individuata altrove, come ad esempio le condizioni poste all’approntamento di informazioni in materia di liquidità. 

L’ASB sostiene l’adozione di misure mirate negli ambiti in cui queste accrescono dimostrabilmente la stabilità del sistema, laddove è comprovabile una chiara correlazione con la crisi di Credit Suisse e laddove sussiste un adeguato rapporto costi-benefici. A tale riguardo, devono essere garantiti i principi fondamentali sul piano dell’ordinamento politico e dello Stato di diritto, nonché della proporzionalità. 

Allo stesso modo occorre valutare tutte le misure in maniera integrale; di conseguenza, non è appropriato procedere a uno scaglionamento temporale finché non sarà complessivamente chiaro quali misure dovranno essere implementate in quale forma. 

Nella sua veste di organizzazione di categoria delle banche in Svizzera, l’ASB è costantemente impegnata a favore di un confronto aperto e oggettivo. In questo senso, si orienta alla salvaguardia della proporzionalità, della competitività e della stabilità e continuerà ad apportare il proprio contributo costruttivo ai lavori per la valutazione delle condizioni quadro sul piano normativo. 

Kontakt

Markus Staub
Responsabile Regolamentazione prudenziale
+41 58 330 63 42