CDB 27: regole di condotta rivedute per la lotta al riciclaggio di denaro dal 2027
L’Associazione svizzera dei banchieri (ASB) ha riveduto la Convenzione relativa all’obbligo di diligenza delle banche (CDB). La nuova versione (CDB 27) adegua, tra l’altro, le disposizioni vigenti in materia di accertamento dei detentori del controllo, nonché i formulari e gli obblighi di documentazione, e tiene maggiormente conto dei processi aziendali digitali. Entrerà in vigore il 1° gennaio 2027.
Social Bookmarks
La CDB è una componente essenziale del dispositivo svizzero di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Essa disciplina in particolare gli obblighi delle banche relativi all’identificazione del contraente e all’accertamento dei detentori del controllo e degli aventi diritto economico.
La CDB 27 è stata riveduta in stretta collaborazione con il settore bancario. Tiene conto delle nuove esigenze legali e regolamentari, degli standard internazionali del Gruppo d’azione finanziaria (GAFI) e delle esperienze maturate nell’applicazione pratica.
Cosa cambia con la CDB 27
- Detentori del controllo: le disposizioni vengono ulteriormente sviluppate in conformità agli standard del GAFI. Qualora vi siano indizi secondo cui una società, nonostante partecipazioni significative al capitale o ai diritti di voto, è controllata da altre persone in altro modo riconoscibile, le banche devono chiarire tali circostanze.
- Formulari e documentazione: i formulari vengono adeguati in alcuni punti. Per i detentori del controllo, d’ora in poi deve essere indicato il domicilio anziché l’indirizzo di domicilio completo. Inoltre, nel formulario K devono ora essere rilevate anche la data di nascita e la nazionalità.
- Fondazioni: in linea di principio, anche per le fondazioni non attive sul piano operativo che perseguono uno scopo ideale deve essere richiesto un formulario S. Per determinate informazioni sono previste eccezioni motivate.
- Digitalizzazione: si tiene maggiormente conto dei processi aziendali digitali. Ciò riguarda in particolare la trasmissione e la conservazione elettronica dei formulari nonché la possibilità di rilasciare dichiarazioni in una forma che ne consenta la prova per testo.
- Certezza del diritto: ulteriori adeguamenti riguardano, tra l’altro, le disposizioni derogatorie, la ripresa di relazioni d’affari e le disposizioni in materia di verifica e procedura.
La CDB 27 entrerà in vigore il 1° gennaio 2027 e sostituirà l’attuale CDB 20. Le disposizioni transitorie prevedono un termine di quattro mesi. Ciò consentirà di attuare tempestivamente le disposizioni rivedute in vista della prossima valutazione della Svizzera da parte del GAFI. La CDB 27 viene pubblicata in tedesco, francese, italiano e inglese. Il relativo commento viene pubblicato contemporaneamente in tedesco, francese e italiano. La versione inglese del commento seguirà a breve.