Regolamentazione climatica per le banche svizzere
La Svizzera ha ratificato l’Accordo di Parigi sul clima attuandolo attraverso una serie di regolamentazioni. Tra di esse sono di particolare rilevanza per l’economia la Legge federale sugli obiettivi in materia di protezione del clima, l’innovazione e il rafforzamento della sicurezza energetica (LOCli), la Legge sul CO2 e l’Ordinanza concernente la relazione sulle questioni climatiche. Queste disposizioni sono profondamente interconnesse e, insieme, costituiscono il quadro giuridico per la regolamentazione climatica comune dell’economia elvetica.
Accordo di Parigi sul clima
L’Accordo di Parigi sul clima è uno strumento giuridicamente vincolante nell’ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (Convenzione sul clima, UNFCCC). Nel quadro di questo accordo, la Svizzera si è impegnata al raggiungimento entro il 2030 di un obiettivo di riduzione delle emissioni del 50% rispetto ai livelli del 1990 e ha inoltre annunciato l’intenzione di abbattere le emissioni di gas serra allo zero netto entro il 2050. Ciò significa che non potranno essere emessi volumi di gas serra superiori a quelli assorbibili dallo stoccaggio naturale di carbonio (come ad es. i boschi) o da misure tecniche (ad es. le tecnologie di cattura e sequestro del CO2). Per la piazza finanziaria risulta rilevante soprattutto l’articolo 2.1c dell’Accordo di Parigi sul clima, il quale sancisce che i flussi finanziari globali devono essere coerenti con gli obiettivi globali di riduzione delle emissioni. I lavori attualmente in corso vertono sulle misure di concretizzazione.
Legge federale sugli obiettivi in materia di protezione del clima, l’innovazione e il rafforzamento della sicurezza energetica (LOCli)
Nel 2023 le elettrici e gli elettori svizzeri hanno approvato la Legge federale sugli obiettivi in materia di protezione del clima, l’innovazione e il rafforzamento della sicurezza energetica (LOCli). Questa legge stabilisce che la Svizzera dovrà raggiungere l’obiettivo dello zero netto a livello di bilancio delle emissioni (neutralità climatica) entro il 2050 e definisce a tale riguardo gli obiettivi e le tappe intermedie per la riduzione delle emissioni. La legge intende inoltre far sì che i mezzi finanziari vengano investiti in modo più rispettoso per il clima. In tale contesto, anche la piazza finanziaria sarà chiamata a fare la propria parte. La Confederazione può siglare accordi con banche, assicurazioni e casse pensioni allo scopo di definire obiettivi e misure concrete. La LOCli e la relativa ordinanza sono entrate in vigore il 1° gennaio 2025.
Legge sul CO2
La Legge federale svizzera sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2), sottoposta a revisione nel 2024, persegue lo scopo di realizzare gli obiettivi stabiliti nella LOCli.
Ordinanza concernente la relazione sulle questioni climatiche
L’Ordinanza concernente la relazione sulle questioni climatiche disciplina le attività di rendicontazione che le imprese devono effettuare sui temi inerenti il clima in quanto parte delle questioni ambientali rientranti negli aspetti extrafinanziari di cui all’articolo 964b CO. Le questioni climatiche comprendono l’impatto del cambiamento del clima sulle imprese nonché, andando oltre lo standard internazionale, gli effetti delle attività delle imprese sul cambiamento climatico (c.d. «doppia materialità»).
L’Ordinanza concernente la relazione sulle questioni climatiche si basa sulle raccomandazioni della Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) coordinata a livello internazionale e comprende in particolare la relativa attuazione per gli ambiti tematici di governance, strategia, gestione dei rischi, nonché indicatori e obiettivi. Con l’entrata in vigore dell’Ordinanza, dal 2024 le banche svizzere con un organico di oltre 500 unità sono tenute a pubblicare le proprie roadmap operative in conformità con gli obiettivi dell’Accordo di Parigi e con le concretizzazioni della LOCli e della Legge sul CO2. Sebbene l’Ordinanza persegua soltanto l’obbligo di rendicontazione, l’enfasi è ovviamente posta sull’allineamento dell’attività economica con gli obiettivi climatici, in quanto gli stessi costituiscono la condizione preliminare per una roadmap conforme a tale finalità.
FINMA – Circolare 2026/1 Rischi finanziari connessi a eventi naturali
Con la Circolare 2026/1 la FINMA comunica le proprie aspettative nei confronti di banche e assicurazioni per quanto concerne la gestione dei rischi finanziari connessi a fattori climatici e a ulteriori eventi naturali. L’obiettivo dichiarato è il rafforzamento della resilienza degli assoggettati a vigilanza nei confronti di tali rischi e quindi anche la tutela della loro clientela e della piazza finanziaria svizzera in generale. In applicazione del principio di proporzionalità, la FINMA focalizza aspettative più elevate sugli istituti caratterizzati da un livello più elevato di dimensioni e complessità. La circolare entrerà in vigore il 1° gennaio 2026 e in un primo momento troverà applicazione soltanto per i rischi finanziari legati al clima. In questo modo si tiene debitamente conto del diverso grado di maturità degli ambiti tematici «rischi legati al clima» e «altri rischi naturali» nonché del livello di preparazione degli istituti. Banche e assicuratori delle categorie di vigilanza da 3 a 5 avranno a disposizione un anno in più (ovvero fino al 1° gennaio 2027) per adempiere le disposizioni relative ai rischi finanziari legati al clima.