Rapporti Svizzera-UE
Le relazioni tra Svizzera e UE sono molto intense e ramificate. Negli scorsi 25 anni sono stati siglati oltre 120 accordi e convenzioni. Inoltre, a fine 2024 è stata raggiunta la conclusione materiale dei negoziati sui Bilaterali III tra Svizzera e UE. Il mercato europeo riveste per la Svizzera un’importanza nevralgica anche nel settore finanziario. L’UE è infatti annoverata tra i principali mercati di sbocco per le attività di export degli istituti elvetici: quasi il 40% dei patrimoni gestiti su base transfrontaliera a partire dalla Svizzera proviene infatti dall’Europa occidentale. Purtroppo per la Svizzera non sussiste al momento alcuna possibilità di erogazione attiva di servizi bancari o su valori mobiliari a livello transfrontaliero sul territorio UE. La normativa vigente limita infatti l’offerta transfrontaliera di servizi destinati agli investitori UE a una «fornitura passiva di servizi», ovvero che avviene esclusivamente su iniziativa dei clienti stessi. Inoltre, le attuali possibilità di accesso al mercato vengono rimodulate in un’ottica sempre più restrittiva dai progressivi adeguamenti delle disposizioni comunitarie, nonostante l’accesso dall’UE verso la Svizzera (ossia nella direzione inversa) sia invece completamente aperto.
Per poter conseguire un migliore accesso al mercato UE e quindi una piena reciprocità, il settore finanziario persegue diversi approcci tra loro indipendenti:
- Accordi bilaterali: convenzioni che consentono miglioramenti nell’accesso ai mercati di singoli Paesi UE di rilevanza strategica. Finora la Svizzera ha sottoscritto con la Germania un accordo per una procedura di esenzione semplificata.
- Strategia dell’equivalenza: il riconoscimento dell’equivalenza del quadro normativo costituisce una condizione preliminare per l’accesso dell’intero settore finanziario elvetico al mercato UE. La regolamentazione del mercato finanziario svizzero è riconosciuta dall’UE come equivalente per varie componenti di rilevanza cardinale, ma non nella sua interezza (aspetti tra l’altro attualmente in sospeso: art. 67 della Direttiva UE sui gestori di fondi di investimento alternativi (AIFMD), artt. 46 e 47 del Regolamento europeo sui mercati degli strumenti finanziari (MiFIR), art. 13 del Regolamento sulle infrastrutture del mercato europeo (EMIR), art. 25 del Regolamento sui depositari centrali di titoli (Central Securities Depositories Regulation CSDR)). Le procedure di riconoscimento a tale riguardo sono unilaterali, inefficaci e in parte fortemente politicizzate. L’ASB è pertanto impegnata affinché le attuali procedure di riconoscimento dell’equivalenza nel settore finanziario vengano migliorate e poste su basi più affidabili. Il mondo economico richiede inoltre un riconoscimento integrale dell’equivalenza per la regolamentazione svizzera in materia di mercati finanziari.
- Presenza onshore nei Paesi UE: alcune banche svizzere hanno costituito società affiliate e succursali sul territorio dell’UE per assistere la propria clientela estera direttamente in loco.
Per il settore bancario, l’approccio specifico per istituto continua tuttavia a rivestire una valenza prioritaria. Gli istituti svizzeri sostengono infatti in modo compatto questa formula che, sulla base di una registrazione delle banche interessate presso un’autorità di vigilanza UE, dovrebbe consentire l’accesso al mercato dell’intera Unione europea.
L’approccio specifico per istituto
Al fine di mantenere e ampliare in misura ancora maggiore le proprie attività transfrontaliere con la clientela UE, è opportuno che l’approccio di acceso al mercato specifico per istituto venga ulteriormente perseguito. Questo sistema si fonda su una singola registrazione delle banche svizzere interessate presso un’autorità centrale UE e su un passaporto che consente agli istituti svizzeri così registrati di fornire attivamente i propri servizi bancari e su valori mobiliari in tutta l’UE. L’accesso al mercato si estenderebbe quindi a tutte le categorie di clientela rilevanti, inclusi i clienti privati, e comprenderebbe sia l’assistenza alla clientela esistente, sia la ricerca attiva e l’acquisizione di nuovi clienti domiciliati nell’UE.
Nel quadro di questo approccio, gli istituti svizzeri registrati sarebbero tenuti su base individuale ad accettare e rispettare l’applicazione del diritto comunitario pertinente ogniqualvolta erogano servizi di assistenza a clienti UE. In questo contesto sono rilevanti le regole di condotta UE in materia di tutela degli investitori, integrità di mercato e parità delle condizioni concorrenziali. Oltre alla vigilanza primaria da parte della FINMA, le banche svizzere registrate sarebbero assoggettate a una sorveglianza supplementare da parte di un’autorità UE per quanto concerne le loro attività transfrontaliere nell’Unione europea. I dettagli a riguardo dovrebbero essere regolamentati in un apposito accordo di cooperazione tra le preposte autorità di vigilanza elvetiche e quelle dell’UE. Il fatto che l’approccio specifico per l’istituto costituisca una via praticabile è stato riconosciuto dal Consiglio federale nella bozza del rapporto denominato Stato delle relazioni Svizzera-UE del 9 dicembre 2022 (pagina 21, disponibile in francese e tedesco).
A fungere da modello di riferimento potrebbe essere l’accordo per una procedura di esenzione raggiunto tra Svizzera e Germania. Quest’ultima offre alle banche non-SEE la possibilità di ottenere un’esenzione dalla licenza secondo le vigenti leggi e disposizioni tedesche. Sulla base di un Memorandum of Understanding siglato tra le autorità di vigilanza di Svizzera e Germania, gli operatori elvetici hanno inoltre accesso a esoneri di licenza di portata ancora più ampia concessi dall’autorità di vigilanza tedesca BaFin. Gli istituti così esonerati possono svolgere attivamente attività di acquisizione e gestione di clienti tedeschi senza l’intermediazione di un istituto dotato di licenza per la Germania. In tale ambito è comunque necessaria la piena conformità alle disposizioni normative tedesche. Le loro attività transfrontaliere vengono altresì sottoposte a controllo da parte delle società di revisione svizzere, e anche il BaFin è titolare di diverse competenze di verifica.
Una possibile alternativa sarebbe la creazione di un sistema di registrazione UE, come ad esempio avviene già negli Stati Uniti. Lo US Investment Advisers Act del 1940 consente agli istituti finanziari esteri e ai loro consulenti in investimenti di offrire i propri servizi di gestione patrimoniale e di consulenza a livello transfrontaliero all’interno dei confini degli Stati Uniti. Gli istituti finanziari che intendono avvalersi di questa opzione devono registrarsi presso la US-Securities and Exchange Commission (SEC) oppure presso un’autorità di vigilanza statale. Nella conduzione degli affari con la clientela americana, gli istituti finanziari così registrati e i loro consulenti in investimenti sono a loro volta tenuti ad applicare il diritto statunitense.