Procedure di equivalenza

Le banche svizzere apportano un contributo sostanziale alla creazione di valore in Svizzera e offrono posti di lavoro di elevato profilo per personale altamente qualificato. Il presupposto è dato da condizioni quadro che consentano agli istituti di dimostrare anche in futuro la loro concorrenzialità sul piano internazionale. A riguardo, l’accesso dei fornitori di servizi finanziari svizzeri ai mercati esteri assume una rilevanza strategica. Tale accesso si traduce infatti nella possibilità per le banche di esportare i loro servizi direttamente dalla Svizzera. L’UE rappresenta lo sbocco d’elezione delle attività di esportazione degli istituti elvetici.

In una prospettiva di breve periodo, al fine di tutelare e migliorare l’accesso al mercato UE l’accento continua a essere posto sulle procedure di equivalenza e sugli accordi bilaterali con gli Stati membri UE.

Certezza nella pianificazione come elemento imprescindibile nelle procedure di equivalenza 

  • Sottoscrivendo oltre 120 accordi e convenzioni, la Svizzera ha instaurato vincoli molto stretti con l’UE, per cui nei rapporti d’interscambio non si pone come un qualsiasi Stato terzo. Svizzera e UE sono partner commerciali particolarmente assidui e traggono notevoli benefici reciproci; di conseguenza, un’apertura bidirezionale dei mercati è nell’interesse di entrambe le parti.
  • Al fine di migliorare l’accesso al mercato, chiediamo all’UE il riconoscimento dell’equivalenza nell’ambito della regolamentazione dei mercati finanziari. Il riconoscimento di un quadro normativo equipollente costituisce infatti una condizione preliminare per l’accesso al mercato UE. Sul fronte UE, la verifica dell’equivalenza a livello politico deve avvenire attraverso un processo affidabile, chiaramente definito e basato su principi. Le procedure di equivalenza in corso devono essere concluse quanto prima da parte dell’UE, in particolare laddove il processo tecnico risulta ultimato già da tempo da parte delle autorità competenti.
  • Il governo e l’amministrazione della Svizzera sono chiamati a dare prova di risolutezza: l’ASB non comprende la decisione dell’UE di non concedere un riconoscimento a tempo indeterminato della regolamentazione svizzera delle borse, e in questo senso condivide il giudizio del Consiglio federale. Un processo in realtà schiettamente tecnico ha finito per essere politicizzato a causa della sua integrazione in trattative politiche molto complesse su questioni di tipo istituzionale. Vogliamo che la Svizzera, al pari di altri Stati terzi, riceva un’equivalenza a tempo indeterminato, in quanto l’equipollenza sul piano tecnico è stata accertata a tutti gli effetti dalle stesse autorità UE.
  • Rammentiamo inoltre che anche altre importanti procedure di equivalenza per il settore finanziario non sono ancora concluse. Dal punto di vista dell’ASB non sono stati ancora compiuti progressi sufficienti sul versante del riconoscimento dell’equivalenza.

Le relazioni tra Svizzera e UE sono molto intense e diversificate. Negli scorsi 25 anni sono stati siglati oltre 120 accordi e convenzioni. Svizzera e UE sono quindi partner commerciali legati da una proficua sinergia commerciale. Sulla scorta di questo capillare intreccio di rapporti, la Svizzera si trova in una situazione particolare nei confronti dell’UE, in quanto dalla prospettiva elvetica le relazioni commerciali tra le due parti sono nettamente più assidue rispetto a quanto avviene con altri Stati terzi. In Svizzera le banche di diritto nazionale sono assoggettate a una vigilanza sui mercati finanziari che si distingue per la sua competenza e completezza ed è riconosciuta come tale anche dall’UE. La legislazione elvetica è inoltre strutturata in modo assimilabile al diritto UE per quanto concerne gli aspetti rilevanti per l’accesso al mercato. Nel raffronto globale, la Svizzera vanta inoltre un’elevata stabilità sul piano politico e finanziario. Per tutti questi motivi, la Svizzera dovrebbe essere riconosciuta dall’UE come partner commerciale affidabile e godere di una corsia preferenziale e di un iter di verifica individuale per quanto concerne le questioni di equivalenza.

Riconoscimento delle equivalenze nell’ambito della regolamentazione dei mercati finanziari 

Nella legislazione svizzera viene perseguita un’equivalenza al regime UE laddove ciò appaia possibile, commisurato e necessario per le attività operative delle banche. Dal punto di vista degli istituti prevale un clima d’incertezza giuridica, poiché gli attuali processi per il conseguimento dell’equivalenza UE non sono definiti in modo sufficientemente chiaro e affidabile; mancano, ad esempio, indicazioni temporali precise e un metro di paragone uniforme per le equivalenze. Non sussiste alcun diritto precostituito a un’equivalenza, si tratta piuttosto di una decisione politica della Commissione UE.

L’economia esige un riconoscimento integrale dell’equivalenza per la regolamentazione dei mercati finanziari, ove ciò sia contemplato nel diritto UE e risulti rilevante per la Svizzera. Dal punto di vista dell’ASB non sono stati ancora compiuti progressi sufficienti sul versante del riconoscimento dell’equivalenza.
In questo contesto, l’ASB esprime il proprio disappunto per il mancato rinnovo del riconoscimento dell’equivalenza delle borse per motivi politici. Appare infatti inconcepibile come sia possibile subordinare artificiosamente un riconoscimento tecnico dell’equivalenza all’avanzamento dei negoziati per un accordo quadro. Richiediamo quindi una netta separazione tra le decisioni tecniche in materia di equivalenza e le questioni istituzionali, pur riconoscendo che queste ultime devono essere gestite con la necessaria attenzione.

Le principali procedure di equivalenza attualmente in corso

In relazione alla regolamentazione svizzera delle borse (art. 23 del Regolamento europeo sui mercati degli strumenti finanziari MiFIR), a giugno 2019 la Commissione UE ha lasciato che il riconoscimento dell’equivalenza, inizialmente concesso soltanto a tempo determinato, scadesse. Di conseguenza il 1° luglio 2019 il Dipartimento federale delle finanze (DFF) ha attivato gli opportuni provvedimenti a tutela dell’infrastruttura borsistica svizzera. Il riconoscimento dell’equivalenza dovrebbe essere rinnovato tempestivamente e a tempo indeterminato. Oltre a questo ambito, dal punto di vista dell’ASB una notevole importanza è rivestita anche da ulteriori decisioni in materia di equivalenza che devono essere assunte quanto prima.

  • L’art. 67 della Direttiva sui gestori di fondi di investimento alternativi AIFMD concerne l’estensione del passaporto UE agli Stati terzi, e quindi anche ad altri Stati oltre la Svizzera. Una decisione positiva potrebbe rendere possibile l’ottenimento dell’omologazione dei fondi alternativi di diritto svizzero per l’intera UE. Di conseguenza, la gestione e la distribuzione dei fondi alternativi svizzeri sarebbe regolamentata in modo unitario in tutta l’UE, aprendo la possibilità di realizzare, a partire dalla Svizzera, operazioni che finora erano attuabili soltanto da sedi UE (in primis Lussemburgo e Irlanda). Una raccomandazione favorevole dell’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ESMA per l’estensione del passaporto anche alla Svizzera era stata peraltro formulata già a luglio 2016. La decisione politica della Commissione UE è ancora in itinere e, in previsione di una possibile revisione della relativa Direttiva UE, potrebbero trascorrere ancora diversi anni prima di essere presa.
  • Gli articoli 46 e 47 MiFIR riguardano l’assistenza transfrontaliera di clienti professionali da uno Stato terzo verso l’UE. Una decisione positiva consentirebbe di erogare servizi su valori mobiliari a controparti qualificate e cosiddetti «clienti intrinsecamente professionali» su tutto il territorio dell’UE senza necessità di succursali locali. Gli istituti svizzeri potrebbero così beneficiare di un passaporto UE per Stati terzi, con un conseguente miglioramento significativo delle opportunità di fornitura di servizi a livello transfrontaliero. A tale riguardo si rimanda al precedente particolarmente interessante del Lussemburgo, Stato membro UE, che a giugno 2020 nell’ambito del proprio «regime nazionale» ha classificato la regolamentazione e la vigilanza svizzere sui mercati finanziari come equivalenti esattamente per queste attività . 
  • L’articolo 13 del Regolamento sulle infrastrutture del mercato europeo (EMIR) verte sul riconoscimento della regolamentazione svizzera in materia di derivati. Una decisione a favore dell’equivalenza renderebbe possibile l’adempimento di determinati obblighi (quali clearing, attenuazione del rischio, comunicazione) secondo il diritto svizzero invece che in base alle disposizioni EMIR (substituted compliance). Nel caso di operazioni infragruppo, ciò comporterebbe addirittura un esonero da determinati obblighi EMIR (clearing, attenuazione del rischio).
  • L’articolo 25 del Regolamento sui depositari centrali di titoli (Central Securities Depositories Regulation CSDR) concerne l’elaborazione e l’esecuzione delle operazioni su valori mobiliari da parte di offerenti di Stati terzi. Il riconoscimento dell’equivalenza in questo ambito consentirebbe ai depositari centrali di Stati terzi di erogare servizi di custodia titoli per conto di clienti nell’area UE.
    Questa procedura è rilevante anche in relazione agli Stati SEE. SIX SIS opera come depositario centrale non solo per la Svizzera, ma anche per il Liechtenstein, e svolge pertanto mansioni a livello centralizzato per la piazza finanziaria del Principato. L’equivalenza è un presupposto imprescindibile affinché sia possibile continuare a erogare questi servizi.

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