Scambio automatico 
di informazioni 

Lo Scambio automatico di informazioni (SAI) è uno standard internazionale che disciplina le modalità con cui le autorità tributarie dei Paesi aderenti si scambiano reciprocamente dati su conti e depositi titoli dei contribuenti, con l’obiettivo di garantire la trasparenza fiscale verso l’estero. Ad eccezione degli Stati Uniti, che attuano un proprio standard (FATCA), a essersi impegnati all’applicazione del SAI sono gli Stati membri del G20 e dell’OCSE nonché ulteriori importanti piazze finanziarie, per un totale di oltre 100 Paesi e giurisdizioni. L’ASB segue con attenzione gli sviluppi degli standard in materia e si impegna a fondo a favore di un’implementazione praticabile. 

Ecco come funzione il SAI?

Oggi il SAI si è ormai affermato come una prassi normale

Nella sua posizione di primaria piazza finanziaria con clienti in tutto il mondo, per la Svizzera il tema dello scambio automatico di informazioni (SAI) è particolarmente rilevante. Al fine di ottemperare a questo standard internazionale, la Svizzera ha recepito e attuato integralmente il SAI. Lo scambio transfrontaliero di dati è quindi divenuto una prassi normale, sia per le banche che per i relativi clienti.  

Fino dal 2018 la Svizzera scambia ogni anno informazioni su milioni di conti e depositi con gli Stati partner SAI; la Svizzera ha stipulato accordi SAI con oltre 100 Paesi e la relativa rete è in costante ampliamento. Con altri Stati lo scambio di informazioni potrà tuttavia avvenire soltanto nel momento in cui gli stessi presenteranno una conformità integrale ai criteri SAI internazionali. 

Verifica e ulteriore sviluppo del SAI

Poiché il SAI si è ormai affermato su larga scala come standard abituale, la certezza di potersi confrontare ad armi pari con le piazze finanziarie concorrenti riveste per la Svizzera un’importanza ancora maggiore. In un contesto fiscalmente trasparente è quindi necessario prestare un’attenzione particolare ai principi fondamentali dello Stato di diritto, come ad esempio riservatezza, protezione dei dati e certezza del diritto, così come il rispetto del principio di specialità. La competenza per la garanzia di questo cosiddetto «level playing field» è in capo all’organo internazionale «Global Forum» contiguo all’OCSE, il quale esamina tutti gli Stati aderenti al SAI e formula opportune raccomandazioni.  

In occasione di una prima verifica, il Global Forum ha attribuito all’attuazione del SAI in Svizzera un giudizio di sostanziale validità e adeguatezza. Cionondimeno, sulla scorta di singole raccomandazioni la Svizzera ha provveduto a rielaborare le proprie basi giuridiche SAI (LSAI e OSAIn) in relazione a punti specifici. L’ASB si è impegnata con successo affinché gli effetti di tale revisione rimanessero di portata minima per le banche. Le basi giuridiche del SAI sottoposte a revisione sono entrate in vigore il 1° gennaio 2021.  

Nell’autunno 2022 l’OCSE ha pubblicato le Modifiche allo Standard comune di comunicazione delle informazioni (Common Reporting Standard - CRS), il quale a sua volta costituisce la base del SAI. Inoltre è stato pubblicato un nuovo SAI specifico per i c.d. cryptoasset. Le autorità svizzere intendono integrare le modifiche del SAI (CRS 2.0) e il nuovo SAI sui cryptoasset (CARF) nelle basi giuridiche elvetiche a partire dal 01.01.2026. Il SAI sui cryptoasset si prefigge di garantire che gli offerenti (notificanti) di cryptoservizi provvedano a identificare opportunamente gli utenti degli stessi cryptoasset, determinando tra l’altro la loro residenza fiscale. Inoltre, sulla base di tali informazioni le transazioni degli utenti di cryptoassset devono essere notificate alle autorità fiscali del Paese in cui è ubicato l’offerente di cryptoservizi che effettua la notifica. In un passo successivo, questa autorità fiscale scambia le informazioni con la propria omologa del Paese (laddove questo sia uno Stato partner) in cui l’utente dei cryptoasset risulta fiscalmente residente. 

Le basi giuridiche del SAI

Lo standard SAI è un pacchetto costituito da quattro elementi, definiti nel documento OCSE «Standard for Automatic Exchange of Financial Account Information in Tax Matters» (Standard per lo scambio automatico di informazioni fiscali sui conti finanziari). L’intero pacchetto SAI dell’OCSE è consultabile qui.

Accordo intergovernativo o trattato internazionale 

Affinché due Paesi possano attuare reciprocamente lo standard SAI hanno bisogno di un accordo intergovernativo reciproco. A tale riguardo l’OCSE mette a disposizione a titolo di raccomandazione un apposito modello, il cosiddetto «Competent Authority Agreement (CAA)», il quale può essere utilizzato dagli Stati in cui il governo stesso è titolare della competenza di vincolare il Paese al nuovo standard.

La Svizzera non applica il CAA, bensì stipula accordi bilaterali sotto forma di trattati internazionali. L’elenco aggiornato degli Stati partner SAI della Svizzera è consultabile qui.

Standard comune di comunicazione di informazioni 

Lo Standard comune di comunicazione di informazioni o Common Reporting Standard (CRS) contiene al proprio interno lo standard SAI propriamente detto e deve essere recepito e attuato nel diritto nazionale. 

Commento interpretativo 

I commenti interpretativi concretizzano il modello di accordo (CAA) e lo Standard comune di comunicazione di informazioni (CRS) e contengono esempi pratici a riguardo.

Direttive tecniche di applicazione 

Definiscono i requisiti tecnici per lo scambio di dati tra le autorità fiscali e stabiliscono le modalità con cui deve essere garantita la sicurezza delle informazioni.

Recepimento e attuazione nel diritto svizzero

Affinché risulti applicabile in Svizzera per le banche e le autorità fiscali, lo standard SAI deve essere recepito e attuato nelle leggi nazionali e in altre disposizioni normative. Nella fattispecie, si tratta di:

Comitato di specialisti qualificati SAI

Al fine di istituzionalizzare il dialogo tra le autorità fiscali e il settore finanziario per quanto concerne l’implementazione comune dello standard SAI è stato costituito il Comitato di specialisti qualificati SAI. Questo comitato esamina le questioni interpretative che si pongono in relazione al SAI in Svizzera e standardizza la relativa applicazione pratica.

La conduzione del Comitato di specialisti qualificati SAI compete all’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) e alla Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali (SFI). Vi partecipano inoltre le diverse organizzazioni settoriali interessate, tra cui in particolare anche l’ASB.

Esperti

Gabriel Bourquin
Responsabile fiscale & Responsabile Romandie
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Sonja Tacken
Senior Tax Analyst
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