Che cos’è l’imposta minima dell’OCSE?
L’imposta minima dell’OCSE (in vigore dal 1° gennaio 2024) è un nuovo standard fiscale globale sul quale si sono accordati circa 140 Stati, tra cui la Svizzera. A partire da tale momento, gli utili dei grandi gruppi operanti a livello internazionale vengono tassati con un’aliquota di almeno 15%.
Chi è interessato dall’imposta?
Poiché in precedenza in molti Cantoni trovavano applicazione aliquote più basse, l’imposta minima dell’OCSE si traduce per le grandi aziende in un carico fiscale maggiore. Per tutte le altre imprese di dimensioni più piccole, la situazione è rimasta invece invariata. Per il recepimento e l’attuazione di questa normativa in Svizzera è stata necessaria una modifica costituzionale.
Anche la piazza finanziaria è coinvolta direttamente da questi sviluppi. Nonostante l’aumento della pressione fiscale, le banche hanno comunque appoggiato l’introduzione della tassazione minima dell’OCSE, in quanto in questo modo si garantisce che gli altri Stati non possano applicare ulteriori imposte agli utili conseguiti in Svizzera.
Buono a sapersi: le aziende sono comunque tenute a versare l’imposta minima. Con l’attuazione della tassazione minima dell’OCSE in Svizzera, il relativo gettito fiscale resta quantomeno all’interno del Paese.
Come funziona l’imposta minima dell’OCSE?
Viene operata una distinzione tra Pillar 1 e Pillar 2.
Il Pillar 1 riguarda gli utili transfrontalieri delle aziende con un fatturato complessivo superiore a EUR 20 miliardi e una redditività maggiore del 10%.
Un esempio: in futuro un’azienda del Paese A potrà essere tassata nel Paese B per gli utili ivi conseguiti, anche se non ha alcuna presenza fisica in tale Stato. Le attività bancarie classiche sono escluse da queste regole. Restano tuttavia rilevanti alcune questioni specifiche di delimitazione, ad esempio per quanto concerne la definizione di «regulated financial service».
Il Pillar 2 riguarda gli utili transfrontalieri delle aziende con un fatturato complessivo superiore a EUR 750 milioni, i cui utili devono essere tassati in linea di principio con un’aliquota di almeno il 15%. Le relative normative sono oggetto di un costante sviluppo a livello internazionale, in particolare attraverso i commentari dell’OCSE, l’Administrative Guidance e le disposizioni in materia di safe harbour.
Implementazione giuridica del Pillar 2 in Svizzera
Il 18 giugno 2023 l’elettorato svizzero ha accolto una modifica costituzionale che ha consentito di creare la base giuridica per l’attuazione dell’imposizione minima in Svizzera. L’obiettivo consisteva, tra l’altro, nel fare in modo che le entrate derivanti da una tassazione più elevata rimanessero in Svizzera e non defluissero verso l’estero.
La Costituzione enuncia in una disposizione transitoria i principi secondo cui l’imposizione minima deve essere attuata dal Consiglio federale. Quest’ultimo ha quindi deliberato inizialmente l’introduzione della tassazione minima sotto forma della cosiddetta imposizione integrativa nazionale con effetto dal 1° gennaio 2024. A settembre 2024 il Consiglio federale ha inoltre deciso di introdurre anche l’imposta integrativa internazionale (IIR) a partire dal 1° gennaio 2025. La Svizzera ha invece rinunciato al recepimento della Undertaxed Profits Rule (UTPR). La base giuridica è costituita dall’Ordinanza sull’imposizione minima (OImM), la quale resterà in vigore fino alla sua sostituzione mediante una legge federale. Il Consiglio federale dovrà presentare tale legge davanti al Parlamento al più tardi entro la fine del 2029.
Il 30 aprile 2025 il Consiglio federale ha inoltre avviato una procedura di consultazione finalizzata ad apportare emendamenti specifici all’OImM. In questo modo, l’attuazione in Svizzera del Pillar 2 viene costantemente adeguata agli sviluppi internazionali e alle questioni pratiche legate alla sua applicazione.
Stato di avanzamento dell’implementazione a livello internazionale
Il Pillar 1 non è stato finora attuato in nessuno Stato. Per quanto riguarda il Pillar 2, l’implementazione a livello internazionale ha invece compiuto progressi, seppure in modo disomogeneo: numerosi Paesi, tra cui gli Stati membri dell’UE, il Regno Unito, il Giappone, il Canada, l’Australia e la Corea del Sud, hanno già introdotto gli elementi fondamentali del nuovo regime. Al contempo, restano aperte importanti questioni di coordinamento internazionale.
All’inizio del 2026, il Quadro inclusivo OCSE/G20 sulla BEPS (OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS) ha inoltre adottato un cosiddetto pacchetto «side-by-side», il quale prevede in particolare una serie di disposizioni safe harbour per determinati sistemi di imposizione minima alternativi. Finora, soltanto gli Stati Uniti soddisfano i requisiti necessari per beneficiare di questo regime. Anche altri Paesi economicamente rilevanti, come la Cina o gli Stati BRICS, puntano al conseguimento dello status di safe harbour. Del pacchetto fanno parte anche i Qualified Tax Incentives, che nell’ambito dell’imposizione minima dell’OCSE possono ammettere incentivi fiscali mirati. L’ASB accoglie con favore tale possibilità di rafforzare l’attrattiva della piazza economica elvetica e segue con attenzione gli ulteriori sviluppi in questo ambito.
Per la Svizzera, l’imposta integrativa nazionale (QDMTT) rimane un elemento centrale. Per la competitività della piazza economica e finanziaria elvetica è determinante un’attuazione internazionale il più possibilmente coerente, tale da creare condizioni di concorrenza uniformi.
Un’importanza centrale a tale riguardo è rivestita dal dispositivo di stocktake previsto entro il 2029. Questa ricognizione basata su evidenze è volta in particolare a verificare le distorsioni della concorrenza, i rischi per il level playing field e gli incentivi comportamentali indesiderati.