Diritto in materia di mercati finanziari 

La Svizzera ha rielaborato il proprio diritto in materia di mercati finanziari, sottoponendo la legislazione finora in vigore a una revisione incisiva e approfondita. 

Oltre alla Legge sul riciclaggio di denaro (LRD) e alla Legge sulle banche (LBCR), la nuova architettura dei mercati finanziari è costituita sostanzialmente dai seguenti elementi: la Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari (LFINMA), la Legge sull’infrastruttura finanziaria (LInFi), la Legge sui servizi finanziari (LSerFi) e la Legge sugli istituti finanziari (LIsFi), nonché le relative ordinanze: OSerFi, OIsFi e OOV.

La nuova architettura dei mercati finanziari in Svizzera 
  • Legge sui servizi finanziari, LSerFi e Ordinanza sui servizi finanziari, OSerFi (entrate in vigore il 1° gennaio 2020, con termini transitori fissati sostanzialmente in due anni)
  • Legge sugli istituti finanziari, LIsFi e Ordinanza sugli istituti finanziari, OIsFi (entrate in vigore il 1° gennaio 2020, con termini transitori fissati sostanzialmente in due anni)
  • Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari, LFINMA (in vigore dal 22 giugno 2007)
  • Legge sull’infrastruttura finanziaria, LInFi (in vigore dal 19 giugno 2015)
  • Legge sul riciclaggio di denaro, LRD
  • Legge sulla Banca nazionale, LBN
  • Legge sulle banche, LBCR
  • Legge sugli investimenti collettivi, LICol
  • Legge sulla sorveglianza degli assicuratori, LSA / Legge sul contratto di assicurazione, LCA
  • Legge sulle obbligazioni fondiarie, LOF

I pilastri di LSerFi e LIsFi

Con la LSerFi e la LIsFi la Svizzera si è dotata di un dispositivo di tutela degli investitori al passo con i tempi, incentrato sul concetto di autoresponsabilità dell’investitore capace di discernimento. A tale riguardo, la priorità è attribuita chiaramente al consolidamento degli obblighi già esistenti, per quanto ripartiti su vari piani – legislativo, giurisprudenziale nonché varie circolari. Per molti operatori di mercato, nella prassi il catalogo delle mansioni da svolgere non è cambiato in maniera determinante.

Cionondimeno, LSerFi e LIsFi hanno apportato novità di assoluto rilievo, tra cui:

  • Le attività di gestori patrimoniali e trustee sono state regolamentate in modo più incisivo.
  • Le regole di condotta nell’ambito della consulenza d’investimento risultano più ampie e circostanziate di quelle finora in vigore (obblighi di informazione e di documentazione ampliati, verifica di appropriatezza e adeguatezza, obblighi di trasparenza e di diligenza).
  • Nell’offerta degli strumenti finanziari devono essere osservati obblighi ampliati di pubblicazione dei prospetti. Nella maggior parte dei casi è necessario allestire un foglio informativo di base, che deve essere messo a disposizione del cliente.
  • I fornitori di servizi finanziari devono adottare opportune misure organizzative, come ad es. la garanzia di un congruo livello di formazione per i consulenti alla clientela.

La creazione di fonti giuridiche centrali e ancorate a livello di legge produce un effetto positivo sulla certezza del diritto. Ad esempio, per quanto riguarda la gestione delle retrocessioni l’intero settore non deve più basarsi soltanto su una sentenza del Tribunale federale, bensì può fare affidamento su un testo di legge vincolante, sostenuto da un ampio consenso e corredato dalla rispettiva ordinanza.

Si registrano impulsi positivi anche per quanto concerne la concorrenzialità e la capacità di esportazione del settore finanziario elvetico. Una piazza finanziaria svizzera fiorente dipende infatti in forte misura anche dalla possibilità di accesso ai mercati esteri. Con l’implementazione di LSerFi e LIsFi è stata creata una base specifica a tale riguardo.

Dopo un processo legislativo protrattosi per cinque anni, la Legge sui servizi finanziari (LSerFi) e la Legge sugli istituti finanziari (LIsFi) sono state approvate dal Parlamento e sono entrate in vigore il 1° gennaio 2020.

Retrospettiva sul processo legislativo 

Nell’arco dell’intero processo legislativo l’Associazione svizzera dei banchieri ha seguito assiduamente l’evoluzione dei disegni di legge, occupandosi di questa tematica fino nei minimi dettagli. In particolare, ha preso posizione in maniera circostanziata in entrambe le procedure di consultazione, rilasciando poi una dichiarazione (statement) in merito ai successivi messaggi relativi alle due leggi.

Di seguito vengono illustrati in modo sintetico i principali punti e traguardi conseguiti a favore del settore bancario nel processo legislativo:

Legge sui servizi finanziari (LSerFi)

  • La tutela degli investitori è stata modernizzata attraverso una maggiore trasparenza a favore dei clienti. Al centro viene posto l’investitore capace di discernimento, in linea con una tutela al passo con i tempi.
  • Tranne per quanto riguarda norme specifiche sull’emissione di documenti e sull’organo di mediazione, la LSerFi non contiene disposizioni di diritto processuale civile (dal testo definitivo sono stati espunti in particolare strumenti quali l’inversione dell’onere della prova, il fondo per le spese processuali, l’azione collettiva e la procedura di transazione di gruppo). Poiché si sarebbe trattato di un diritto esclusivo per i processi civili a carico dei fornitori di servizi finanziari, la cancellazione dei suddetti dispositivi è stata accolta con favore.
  • Tutte le disposizioni di rilevanza penale prevedono l’intenzionalità dell’atto; la LSerFi non contempla quindi fattispecie basate sulla negligenza. Si è inoltre rinunciato all’inclusione delle pene detentive nel catalogo delle sanzioni. 
  • Le norme del diritto in materia di prospetti hanno subito una profonda rielaborazione e risultano ora regolamentate in una collocazione centralizzata e non più in maniera articolata all’interno di più leggi, contribuendo così alla certezza del diritto.
  • La definizione degli standard minimi necessari per la formazione e il perfezionamento professionale dei consulenti alla clientela viene lasciata all’interno del margine di discrezionalità degli stessi fornitori di servizi finanziari e non è più sancita nella legge. In questo modo è possibile fare fronte ai diversi requisiti tecnico-specialistici e tenere conto in maniera tempestiva degli sviluppi sul mercato.
  • Rinuncia al registro dei consulenti alla clientela per i fornitori di servizi finanziari assoggettati a vigilanza prudenziale: tale registro è ora previsto soltanto per gli intermediari finanziari non sottoposti a vigilanza prudenziale (consulenti d’investimento, financial planner, ecc.) e per gli intermediari finanziari esteri. Si tratta di una svolta assolutamente auspicabile e auspicata, già soltanto alla luce di considerazioni di tipo costi-benefici.

Legge sugli istituti finanziari (LIsFi)

  • La Legge sulle banche resta giustamente in vigore come legge speciale, in quanto la LIsFi non può costituire un’alternativa alla stessa.
  • I gestori patrimoniali indipendenti, che finora non erano assoggettati ad alcuna vigilanza sovrana, sono ora sottoposti alla LIsFi in quanto istituti finanziari e, in tale ambito, a un’autorità di vigilanza appositamente istituita per loro.

OSerFi e OIsFi

Il 1° gennaio 2020 sono entrate in vigore anche le seguenti ordinanze:

  • Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi)
  • Ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi)
  • Ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV)

L’OSerFi definisce in dettaglio gli obblighi di consulenza e di informazione (incluse le disposizioni sul prospetto e il foglio informativo di base) di competenza dei fornitori di servizi finanziari, oltre a sancire disposizioni specifiche per l’organizzazione di questi ultimi (tra l’altro, Registro dei consulenti alla clientela e organi di mediazione).

L’OIsFi contiene le disposizioni esecutive sia in materia di requisiti per l’autorizzazione e gli obblighi in capo agli istituti finanziari, sia per la vigilanza di questi ultimi.

Secondo le disposizioni della LIsFi, per la vigilanza di gestori patrimoniali, trustee e saggiatori del commercio ai sensi della Legge sul controllo dei metalli preziosi devono essere costituiti appositi organismi di vigilanza. L’OOV disciplina dunque i requisiti di autorizzazione e l’attività per questi organismi di vigilanza (OV) di nuova introduzione.

L’Associazione svizzera dei banchieri ha preso posizione in modo circostanziato in merito a tutti e tre i disegni di ordinanza. Le ordinanze nella loro versione finale rispecchiano molte delle soluzioni discusse nei gruppi di lavoro e in termini contenutistici presentano una sistematicità completa e coerente. Non sono stati tuttavia recepiti alcuni importanti approcci di regolamentazione definiti in via congiunta. Per questo motivo il settore bancario ha esposto in dettaglio gli aspetti necessari dal suo punto di vista in termini di integrazioni e adeguamenti.

Il 6 novembre 2019 il Consiglio federale ha deliberato di porre in vigore la LSerFi e la LIsFi nonché le relative ordinanze con effetto dal 1° gennaio 2020. Per la maggior parte degli obblighi previsti trovano tuttavia applicazione termini transitori di due anni, dei quali viene riportata una panoramica circostanziata nell’articolo News dell’ASB.

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